Sez. U, Sentenza n. 4255 del 26/06/1986 (Rv. 447018 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PATRONATO (ISTITUTI DI) - ISTITUTI PREVISTI DAL D.L.C.P.S. 29 LUGLIO 1947 N. 804 - ART. 1 LEGGE 27 MARZO 1980 N. 112 - ATTRIBUZIONE DI PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CARATTERE PUBBLICISTICO DEI PREGRESSI RAPPORTI DI LAVORO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PATRONATO (ISTITUTI DI) - ISTITUTI PREVISTI DAL D.L.C.P.S. 29 LUGLIO 1947 N. 804 - ART. 1 LEGGE 27 MARZO 1980 N. 112 - ATTRIBUZIONE DI PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CARATTERE PUBBLICISTICO DEI PREGRESSI RAPPORTI DI LAVORO.*
L'art. 1 della legge 27 marzo 1980 n. 112, secondo il quale gli istituti di patronato di cui al d.l.C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804 hanno personalità giuridica di diritto privato, ha portata innovativa, quindi non retroattiva. Detta norma, pertanto, non incide sul carattere pubblicistico del rapporto di lavoro di un dipendente di istituto di patronato (nella specie, inca, istituto nazionale confederale di assistenza), che sia cessato prima della sua entrata in vigore, in considerazione della pregressa natura del datore di lavoro di ente pubblico non economico, anche al fine della devoluzione alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie inerenti al rapporto stesso. (Conf 3216/85, mass n 440886; (Conf 2174/83, mass n 427032).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 29/07/1947 num. 804 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 27/03/1980 num. 112 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)