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Sez. U, Sentenza n. 2174 del 28/03/1983 (Rv. 427032 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PATRONATO (ISTITUTI DI) - NATURA PRIVATISTICA EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 112 DEL 1980 - CONTROVERSIA DI LAVORO CON I DIPENDENTI IN RELAZIONE A RAPPORTO CESSATO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427032-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PATRONATO (ISTITUTI DI) - NATURA PRIVATISTICA EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 112 DEL 1980 - CONTROVERSIA DI LAVORO CON I DIPENDENTI IN RELAZIONE A RAPPORTO CESSATO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*

L'art. 1 della legge 27 marzo 1980 n. 112, secondo il quale gli istituti di patronato di cui al d.l.C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804 hanno personalità giuridica di diritto privato, ha portata innovativa, e, quindi, effetti non retroattivi, con la conseguenza che non incide sulla loro pregressa natura di enti pubblici non economici. Pertanto, la controversia inerente al rapporto di lavoro con i suddetti istituti, che sia definitivamente e pacificamente cessato prima dell'entrata in vigore della citata legge, nel senso che la domanda non sia diretta a sostenerne la successiva prosecuzione o riattivazione, spetta alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, in considerazione della natura pubblicistica del rapporto medesimo. (V 5522/81, mass n 416225).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 29/07/1947 num. 804 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 27/03/1980 num. 112 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)