Sez. 1, Sentenza n. 3026 del 07/07/1977 (Rv. 386592 - 01)
USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINI - DECISIONE IN GRADO D'APPELLO EMESSA DALLA SPECIALE SEZIONE DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA - NOTIFICAZIONE SU ISTANZA DI PARTE ANTERIORE A QUELLA D'UFFICIO - TERMINE ORDINARIO DI SESSANTA GIORNI - DECORRENZA.*
USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINI - DECISIONE IN GRADO D'APPELLO EMESSA DALLA SPECIALE SEZIONE DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA - NOTIFICAZIONE SU ISTANZA DI PARTE ANTERIORE A QUELLA D'UFFICIO - TERMINE ORDINARIO DI SESSANTA GIORNI - DECORRENZA.*
Il termine per proporre ricorso per Cassazione avverso la decisione emessa in grado d'appello in materia di Usi civici dalla speciale Sezione della Corte di appello di Roma decorre dalla notificazione della sentenza su istanza di parte, se questa sia avvenuta prima di quella d'ufficio a cura delle cancellerie mediante avviso del dispositivo per mezzo di servizio postale. In tal caso, pero, il termine e quello ordinario di sessanta giorni, e non quello di quarantacinque giorni, previsto dall'art 8 della legge n 1078 del 1930. (V 1678/66, mass n 323228).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 10/07/1930 num. 1078 art. 7, Legge 10/07/1930 num. 1078 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)