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Sez. 2, Sentenza n. 1627 del 25/06/1966 (Rv. 323228 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - SUSSISTENZA - QUIETANZE A SALDO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323228-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - SUSSISTENZA - QUIETANZE A SALDO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Spetta all'interprete stabilire se una determinata dichiarazione rilasciata dal lavoratore al datore costituisca unicamente ricevuta a saldo, impugnabile, quindi oltre i ristretti limiti di tempo stabiliti dall'art 2113 cod civ, ovvero abbia anche il contenuto negoziale della rinuncia o della transazione. Ed il valutare in concreto se la dichiarazione, pur presentandosi formalmente come una semplice quietanza, contenga gli estremi della rinuncia o della transazione integra un apprezzamento di merito, insuscettibile di Sindacato in Sede di legittimita, salvo che sotto il profilo della violazione delle norme di ermeneutica ovvero della insufficienza ed incoerenza logica della motivazione. (Cfr 531/64; 306/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)