Sez. L, Sentenza n. 817 del 05/02/1980 (Rv. 404255 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA - DOMANDA DI DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DEL DECRETO - IMPROPONIBILITA - ORIGINARIA NULLITA DEL DECRETO INGIUNTIVO PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI PROCESSUALI - RILEVANZA - LIMITI - POTERE DEL GIUDICE DI PRONUNCIARSI SULLA DOMANDA - SUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA - DOMANDA DI DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DEL DECRETO - IMPROPONIBILITA - ORIGINARIA NULLITA DEL DECRETO INGIUNTIVO PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI PROCESSUALI - RILEVANZA - LIMITI - POTERE DEL GIUDICE DI PRONUNCIARSI SULLA DOMANDA - SUSSISTENZA.*
Se, per irregolare notificazione, e stata ammessa l'opposizione tardiva ai sensi dell'art 650 cod proc civ, l'opponente tardivo, che viene a trovarsi nelle medesime condizioni di chi ha proposto la opposizione nel termine ordinario, non puo chiedere la pura e semplice dichiarazione di inefficacia del decreto - giacche questo ha perduto qualsiasi valore di autonomia per effetto dell'ammessa opposizione - ma deve comportarsi e difendersi come in un ordinario giudizio di cognizione e l'eventuale originaria nullita del decreto stesso per difetto dei presupposti processuali puo influire solo sull'Onere delle spese del giudizio, secondo il criterio della soccombenza, ma non esclude il potere del giudice, ove sia sollecitato dalla domanda o dalla eccezione a statuire nel merito, a pronunciarsi sulla domanda stessa. (V 620/73, mass nn 362715 e 362716; (V 1152/60; (V 1500/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)