Sez. 3, Sentenza n. 620 del 05/03/1973 (Rv. 362715 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA - NOTIFICAZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO - NULLITA - DEDUCIBILITA IN SEDE DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE O AGLI ATTI ESECUTIVI - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA - NOTIFICAZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO - NULLITA - DEDUCIBILITA IN SEDE DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE O AGLI ATTI ESECUTIVI - ESCLUSIONE.*
A norma dell'art 650 cod proc civ, tanto la nullita quanto la semplice irregolarita (non comportante nullita) della notificazione del decreto ingiuntivo hanno Rilevanza giuridica soltanto quali condizioni di ammissibilita dell'opposizione tardiva avverso il decreto. Pertanto, avendo la nullita di detta notificazione unica Rilevanza giuridica quale condizione di ammissibilita dell'opposizione tardiva, l'intimato non puo farla valere ne con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art 615 cod proc civ ne con l'opposizione agli Atti esecutivi di cui all'art 617 cod proc civ. (V 1658/69, mass n 340598; 1717/68, mass n 333572; (V 2049/66, mass n 323992).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)