Sez. 1, Sentenza n. 2023 del 07/10/1982 Cc. (dep. 17/11/1982) Rv. 156183 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
In tema di ordini o mandati di cattura, l'Obbligo della motivazione può ritenersi adempiuto quando il giudice, con enunciazione sia pure sommaria e compatibile con il segreto istruttorio, abbia indicato, senza bisogno di specificazione della fonte, gli elementi di accusa acquisiti, al fine di porre, da un lato, il soggetto nei cui confronti viene disposta la privazione della libertà personale, nella condizione di conoscere le ragioni che hanno causato la misura restrittiva e di predisporre, di conseguenza, i mezzi necessari di difesa e, dall'altro, di rendere possibile, in caso di impugnazione, il controllo del procedimento di valutazione degli indizi medesimi, da lui compiuto. (Conf mass n 147072).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 264 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)