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Sez. 5, Sentenza n. 3183 del 02/12/1980 Cc. (dep. 13/12/1980) Rv. 147072 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - INDICAZIONE DEGLI INDIZI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1980-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147072-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - INDICAZIONE DEGLI INDIZI - SUFFICIENZA.*

L'Obbligo di motivazione del mandato di cattura, prescritto dall'art 264 comma secondo cod proc pen, deve ritenersi adempiuto con la indicazione delle fonti da cui vengono desunti gli indizi di colpevolezza. Non e richiesto che sia fornita la dimostrazione di tali indizi, ne che siano indicate le ragioni della loro efficacia. Correlativamente, l'impugnazione del mandato di cattura ai sensi dell'art 163 bis cod proc pen non puo proporsi per motivi che investano la fondatezza dell'imputazione o la concreta efficacia degli indizi di colpevolezza. L'imputato che voglia ottenere un controllo sulla reale consistenza degli indizi indicati nel provvedimento restrittivo, deve proporre richiesta di scarcerazione ai sensi dell'art 269 cod proc pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 163 bis, Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)