Sez. 1, Sentenza n. 4902 del 16/11/2016 Cc. (dep. 01/02/2017) Rv. 269387 - 01
MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE | Confisca per equivalente ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen. - Reato di corruzione - Ripartizione "pro quota" fra tutti i concorrenti dell'importo corrispondente all'ammontare totale del prezzo o del profitto del reato - Applicabilità anche nei confronti dei soggetti corrotti - Necessità - Sussistenza - Impossibilità di esatta quantificazione del prezzo o del profitto - Criteri di ripartizione.
MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE
Nel delitto di corruzione, avente natura di reato plurisoggettivo a concorso necessario ed a struttura bilaterale, la confisca per equivalente di cui all'art. 322 ter cod. pen. deve essere commisurata alla quota di prezzo o profitto attribuibile a ciascun concorrente nel reato, ivi compresi i soggetti "corrotti" e, nell'impossibilità di un'esatta quantificazione, deve essere imputata secondo i canoni della solidarietà interna fra i predetti concorrenti, ai sensi dell'art. 1298 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 319 ter, Cod. Pen. art. 321, Cod. Pen. art. 322 ter, Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)