Sez. 6, Sentenza n. 4727 del 20/01/2021 Cc. (dep. 05/02/2021) Rv. 280596 - 01
MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE | Confisca di valore ai sensi dell'art. 322-ter, comma secondo, cod. pen. - Reato di corruzione - Concorrenti nel medesimo reato - Principio solidaristico - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE
In tema di corruzione, la confisca per equivalente prevista dall'art. 322-ter, comma secondo, cod. pen., avendo natura sanzionatoria, non può coinvolgere indifferentemente ciascuno dei concorrenti del reato per l'intera entità del profitto accertato, ma deve essere commisurata al grado di partecipazione di ciascun concorrente al profitto, che può essere desunta, in assenza di elementi diversi, anche da criteri sintomatici idonei a corroborare il giudizio di responsabilità, fermo restando che, ove non risulti possibile utilizzare un criterio attendibile di riparto, è legittima la suddivisione dell'importo pro-quota. (Fattispecie in cui, a fronte del versamento al pubblico ufficiale della complessiva somma di trentamila euro da parte di due imputati, separatamente giudicati, la confisca è stata limitata all'importo da ciascuno esborsato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 ter, Cod. Pen. art. 321, Cod. Pen. art. 322 ter com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)