Sez. 1, Sentenza n. 2418 del 24/09/1973 (Rv. 365809 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA PER MATERIA - SEZIONE VALUTAZIONE - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALUTAZIONE AUTOMATICA - TERRENO AGRICOLO DESTINATO A 'VERDE PUBBLICÒ DAL PR - QUALIFICAZIONE COME FONDO AGRICOLO - VIZIO DI INCOMPETENZA - SUSSISTENZA - QUESTIONE DI DIRITTO - CONFIGURABILITA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA PER MATERIA - SEZIONE VALUTAZIONE - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALUTAZIONE AUTOMATICA - TERRENO AGRICOLO DESTINATO A 'VERDE PUBBLICÒ DAL PR - QUALIFICAZIONE COME FONDO AGRICOLO - VIZIO DI INCOMPETENZA - SUSSISTENZA - QUESTIONE DI DIRITTO - CONFIGURABILITA.*
Esorbita dai limiti della propria Competenza per materia la commissione provinciale delle imposte, Sezione valutazione, che qualifichi come agricolo, ai fini della valutazione con il sistema automatico in materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza, un terreno utilizzato per colture agricole, ma ricompreso in zona destinata a verde pubblico secondo le prescrizioni del piano regolatore. Tale qualificazione comporta invero la risoluzione della questione giuridica circa l'applicabilita, alla situazione predetta, del sistema di valutazione automatica (o tabellare), o, invece, del criterio generale di stima diretta, previsto dall'art 15 del RDL 7 agosto 1936, n 1639. (nella specie l' amministrazione finanziaria aveva adito il giudice ordinario chiedendo l'annullamento, per grave ed evidente errore di apprezzamento, della decisione della commissione che aveva disposto determinarsi il valore del bene secondo i coefficienti di cui alla l 24 ottobre 1954, n 1044. Nell'enunziare il principio di cui in massima, la SC ha cassato la pronunzia della Corte d' appello che, confermando quella del tribunale, aveva respinto la domanda dell' amministrazione; ed ha rinviato la causa alla commissione provinciale, Sezione valutazione, perche pronunzi nuovamente sul merito, previo giudizio della stessa commissione, Sezione di diritto, sulla questione pregiudiziale). (Conf 290/71, mass n 349767).*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 15, Legge 27/05/1959 num. 355 art. 1, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 30 CORTE COST., Legge 20/10/1954 num. 1044 art. 1 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)