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Sez. 3, Sentenza n. 5802 del 04/11/2015 Ud. (dep. 12/02/2016) Rv. 266270 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE | Circostanza attenuante non richiesta nel giudizio di primo grado - Richiesta di applicazione nel giudizio di appello - PossibilitĂ  - Sussistenza - Diniego - Obbligo di Motivazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266270-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE

In tema di giudizio di appello, l'appellante può chiedere l'applicazione di una circostanza attenuante non richiesta in primo grado, con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione ha l'obbligo di motivarne l'eventuale diniego. (Fattispecie di annullamento parziale, con rinvio, di sentenza d'appello mancante di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante ex art. 114 cod. pen. invocata specificamente nei motivi di impugnazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 515

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)