Sez. 5, Sentenza n. 37569 del 08/07/2015 Ud. (dep. 16/09/2015) Rv. 264552 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE | Attenuanti generiche - Potere di riconoscimento "ex officio" in assenza di motivi di impugnazione specifici - Legittimità - Eccezione rispetto alla regola che limita il giudizio d'appello ai motivi proposti - Mancato esercizio di tale potere d'ufficio - Censurabilità in cassazione - Esclusione - Obbligo di motivazione sul mancato esercizio - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE
Il giudice d'appello può legittimamente riconoscere le attenuanti generiche anche "ex officio", ma il mancato esercizio di tale potere, eccezionalmente riconosciuto dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., non è censurabile in cassazione, nè è configurabile in proposito un obbligo di motivazione, in assenza di specifica richiesta nei motivi di appello, o nel corso del giudizio di secondo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)