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Sez. L, Sentenza n. 816 del 06/02/1990 (Rv. 465165 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI - INAPPELLABILITÀ DELLE SENTENZE DECISIVE DI CONTROVERSIA DI VALORE NON SUPERIORE A L. 50.000 - DETERMINAZIONE DI TALE VALORE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1990-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465165-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI - INAPPELLABILITÀ DELLE SENTENZE DECISIVE DI CONTROVERSIA DI VALORE NON SUPERIORE A L. 50.000 - DETERMINAZIONE DI TALE VALORE - CRITERI.*

Il valore della controversia di lavoro, ai fini dell'applicabilità della regola dell'art. 440 cod. proc. civ. (sull'inappellabilità - e la conseguente ricorribilità per Cassazione - delle sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire cinquantamila), deve essere determinato tenendo conto, in aggiunta all'importo - base del credito del lavoratore, anche della sua rivalutazione (oltre che degli interessi) ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., la quale costituisce parte integrante del credito di lavoro ed è liquidabile anche d'ufficio. (V 4922/85, mass n 442299; (V 4768/82, mass n 422742).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 440

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)