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Sez. L, Sentenza n. 4922 del 09/10/1985 (Rv. 442299 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI - PRESUPPOSTO - VALORE DELLA CONTROVERSIA - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO AL "QUOD DISPUTATUM" E NON AL "QUOD DECISUM" - FATTISPECIE RELATIVA A RICORSO CONTENENTE UNA DOMANDA DI PAGAMENTO DI SOMMA INFERIORE A L. 50.000 ED UNA DOMANDA DI VALORE INDETERMINATO SUCCESSIVAMENTE OGGETTO DI RINUNCIA.*
Stato
decisa il 1985-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442299-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI - PRESUPPOSTO - VALORE DELLA CONTROVERSIA - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO AL "QUOD DISPUTATUM" E NON AL "QUOD DECISUM" - FATTISPECIE RELATIVA A RICORSO CONTENENTE UNA DOMANDA DI PAGAMENTO DI SOMMA INFERIORE A L. 50.000 ED UNA DOMANDA DI VALORE INDETERMINATO SUCCESSIVAMENTE OGGETTO DI RINUNCIA.*

Anche nel rito del lavoro ai fini dell'appellabilità delle sentenze - che l'art. 440 cod. proc. civ. ricollega al valore della controversia - occorre tener conto, non già del quod decisum, bensì del quod disputatum quale criterio discriminante per fissare tale valore, che pertanto non è influenzato dai mutamenti successivi che possono eventualmente verificarsi nel corso del giudizio, dovendosi tener fermo il principio che la lite resta radicata secondo le prospettazioni dell'attore contenute nell'atto introduttivo del giudizio stesso. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che - in un'ipotesi di appello avverso una sentenza di accoglimento della domanda dell'attore di condanna del convenuto al pagamento di una somma inferiore a l. 50.000 - aveva ritenuto inammissibile l'impugnazione omettendo di considerare che il ricorso originario conteneva anche un'altra domanda, di valore indeterminato, alla quale l'attore - con l'adesione del convenuto - aveva rinunciato nel corso del giudizio). (V 6512/82, mass n 424141; (V 6969/82, mass n 424630; (V 1652/76, mass n 380424; (Conf 4710/80, mass n 408527).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 440

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)