Sez. L, Sentenza n. 9808 del 09/10/1997 (Rv. 508665 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Diritto dei lavoratori "uti singuli" di agire in giudizio per ottenere l'adozione di idonee misure di prevenzione da parte del datore di lavoro - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
In tema di tutela delle condizioni di lavoro, il fatto che alcune norme attribuiscono alle rappresentanze sindacali aziendali (vedi artt. 9 e 19 legge n. 300 del 1970) o al rappresentante per la sicurezza (vedi art. 18 D.L. n. 626 del 1994) il potere di controllare in azienda l'adozione delle misure di prevenzione e di agire presso le autorità competenti quando dette misure non vengano adottate ovvero non si rivelino idonee, non esclude che i lavoratori "uti singuli" possano agire in giudizio per ottenere l'adozione da parte del datore di lavoro delle misure idonee a tutelare la propria integrità fisica, ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., posto che la salute costituisce oggetto di un autonomo diritto primario assoluto, e non solo un diritto o un interesse della collettività. (Nella specie alcuni dipendenti di una azienda municipalizzata di igiene urbana avevano agito in giudizio per ottenere l'adozione di alcune misure ritenute idonee ad evitare la propagazione degli agenti infettivi e chimici raccolti negli indumenti di lavoro, quali l'uso di armadietti per tenere separati detti indumenti da quelli "civili" e l'organizzazione di un servizio di lavaggio e disinfezione dei predetti indumenti che li esonerasse dal portarli nell'ambiente domestico.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Costituzione art. 32, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 9, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1994 num. 626 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)