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Sez. 3, Sentenza n. 1606 del 09/05/1969 (Rv. 340533 - 01)

VENDITA - IN GENERE - VENDITA OBBLIGATORIA - AUTONOMIA DELLE PARTI - INDIVIDUAZIONE OD ESISTENZA DELLA COSA VENDUTA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340533-01

VENDITA - IN GENERE - VENDITA OBBLIGATORIA - AUTONOMIA DELLE PARTI - INDIVIDUAZIONE OD ESISTENZA DELLA COSA VENDUTA - IRRILEVANZA.*

In ottemperanza al principio dell'autonomia privata nel campo contrattuale, le parti sono libere di creare qualsiasi situazione che tecnicamente sia idonea a costituire un'ipotesi di vendita obbligatoria, poiche questa non e incompatibile con i principi generali del diritto ne con la struttura e la funzione della vendita. Ne la individuazione della cosa venduta, ne la sua fisica esistenza al momento del contratto sono di ostacolo alle stipulazioni di una vendita obbligatoria.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)