Sez. 3, Sentenza n. 4196 del 18/06/1983 (Rv. 429134 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - IN GENERE - EFFETTI OBBLIGATORI - VENDITA OBBLIGATORIA - EFFETTO TRASLATIVO IN PREVISIONE DI UN ADEMPIMENTO ULTERIORE - ESTENSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - IN GENERE - EFFETTI OBBLIGATORI - VENDITA OBBLIGATORIA - EFFETTO TRASLATIVO IN PREVISIONE DI UN ADEMPIMENTO ULTERIORE - ESTENSIONE.*
Le parti, in forza della loro autonomia privata, possono porre in essere, anche al di fuori delle ipotesi di vendita obbligatoria disciplinate dal codice civile, altra situazione tecnicamente idonea a costituire tale fattispecie, allorché si accordano - con patto che non richiede una dichiarazione espressa né una Forma particolare, ed il cui accertamento costituisce indagine di fatto riservata al giudice del merito - per differire l'effetto traslativo ad un momento successivo in previsione di un fatto o di un adempimento ulteriore, non costituente atto di disposizione o comunque non comportante ulteriore manifestazione di volontà. (V 593/80, mass n 403977; (V 1637/71, mass n 352068; (V 1606/69, mass n 340533; (V 692/68, mass n 338956; (V 3997/68, mass n 337574; (V 241/62, mass n 250374).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1323, Cod. Civ. art. 1523, Cod. Civ. art. 1524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)