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Sez. L, Sentenza n. 8151 del 22/07/1993 (Rv. 483244 - 01)

Lavoro - In materia di navigazione marittima ed aerea - Contratto di arruolamento - Marittimo ed aereo - In genere | Piloti di aeromobili - Durata massima del lavoro giornaliero - Disciplina - Fonti - Autonomia collettiva - Limiti - Compenso per lavoro straordinario - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483244-01

Lavoro - In materia di navigazione marittima ed aerea - Contratto di arruolamento - Marittimo ed aereo - In genere

La durata massima del lavoro giornaliero dei piloti di aeromobili non è disciplinata dal codice della navigazione né dalle altre fonti in materia di navigazione indicate dall'art. 1 dello stesso codice (neppure applicabili in via analogica), né può trovare applicazione la normativa di diritto civile dettata per gli impiegati e degli operai dal R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1923 n. 473. La disciplina in materia è quindi rimessa all'autonomia collettiva, salva l'applicazione del principio secondo cui anche nelle fattispecie sottratte al regime dell'orario legale si può configurare il diritto di ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell'integrità fisiopsichica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2107, Cod. Navig. art. 1, Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 CORTE COST., Legge 17/04/1923 num. 473

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)