Sez. L, Sentenza n. 2991 del 15/03/1995 (Rv. 491157 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Qualificazione del lavoro come discontinuo - Conseguente esclusione dei limiti legali e contrattuali dell'orario giornaliero - Fattispecie in tema di orario settimanale di cinque giorni per i dipendenti delle aziende acquedottistiche private.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE
È correttamente motivata la sentenza del giudice di merito che, ai fini della esclusione dell'applicabilità dei limiti legali e contrattuali dell'orario di lavoro giornaliero (e, in particolare, dell limite di 40 ore settimanali ripartite in cinque giorni previsto dall'art. 7 del C.C.N.L. per le aziende acquedottistiche private per i servizi continuativi in turni avvicendati), abbia qualificato quale lavoro discontinuo, in quanto di attesa e di custodia, quello degli operai addetti ad un impianto di sollevamento e di distribuzione di acqua per l'irrigazione, aventi sia funzioni di custodia dell'impianto, richiedenti interventi occasionali per rimediare a piccoli inconvenienti, che di distribuzione dell'acqua in relazione ai turni (quest'ultimo tipico lavoro di "attesa"). (Nella specie, come rilevato dalla S.C., i ricorrenti non avevano formulato deduzioni in ordine alla irragionevolezza del loro orario giornaliero o alla presenza di norme collettive - diverse da quella suindicata - che ponessero un limite alla durata delle loro prestazioni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)