Sez. 1, Sentenza n. 39 del 07/01/1997 (Rv. 501554 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | Termine ex art. 3 legge n. 168 del 1982 entro il quale effettuare l'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione - Entro l'anno dalla vendita, e comunque non oltre il 31 dicembre 1983 - Successiva modifica ex D.L. n. 747 del 1983 - Portata - Entro l'anno dall'acquisto, e comunque non oltre il 30 giugno 1984.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)
In tema del beneficio dell'esenzione dall'I.N.V.I.M. prevista dall'art. 3, secondo comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168, la disposizione di cui all'art. 4 del D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 17, ha modificato la previsione di cui all'art. 3 della legge n. 168 del 1982 cit., nel senso per cui la condizione relativa al lasso temporale entro il quale va effettuato l'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione (lasso temporale, originariamente, delimitato, in via principale dalla scadenza del termine di un anno dalla vendita, ed in via secondaria, ove detto termine principale venga a scadere oltre il 31 dicembre 1983, da quest'ultima data), si intende rispettata allorché il reinvestimento è effettuato, in via principale, entro un anno dalla vendita, oppure entro il 30 giugno 1984, nel caso in cui detto termine di un anno venga a scadere oltre il 30 giugno 1984.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1982 num. 168 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/1983 num. 747 art. 4, Legge 27/02/1984 num. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)