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Sez. 1, Sentenza n. 10719 del 15/12/1994 (Rv. 489207 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | Alienante - Fabbricato o porzione di fabbricato da destinare a propria abitazione - Acquisto oltre l'anno del precedente trasferimento - Esenzione dall'I.N.V.I.M. ex art. 3, comma secondo, legge n. 168 del 1982 - Esclusione - Preliminare di compravendita - Stipulazione entro l'anno dalla precedente alienazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489207-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)

In tema di benefici fiscali, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, legge 22 aprile 1982 n. 168, l'alienante, il quale voglia beneficiare dell'esenzione dall'I.N.V.I.M., deve, fra l'altro, acquistare, con atto avente effetto traslativo, entro un anno dal precedente trasferimento, altro fabbricato o porzione di fabbricato da destinare a propria abitazione, con la conseguenza che non ha diritto all'esenzione la parte che abbia proceduto all'acquisto, dopo il decorso di tale anno, anche se, nel predetto termine, abbia provveduto a stipulare un preliminare di compravendita ed a versare al compratore una somma pari o superiore al corrispettivo ricavato dalla precedente alienazione. Tale interpretazione non pone la norma innanzi richiamata in contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 24 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 22/04/1982 num. 168 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)