Sez. L, Sentenza n. 3724 del 03/06/1986 (Rv. 446604 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - RIPROPOSIZIONE ESPRESSA DELLE DOMANDE ED ECCEZIONI DISATTESE IN PRIMO GRADO - VALIDITÀ - PRESUPPOSTI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - RIPROPOSIZIONE ESPRESSA DELLE DOMANDE ED ECCEZIONI DISATTESE IN PRIMO GRADO - VALIDITÀ - PRESUPPOSTI.*
L'espressa riproposizione in grado di appello delle domande ed eccezioni che il giudice di primo grado abbia esaminato e disatteso, al fine di evitare la decadenza di cui all'art. 346 cod. proc. civ., postula, anche nel nuovo rito delle controversie di lavoro, che le domande ed eccezioni medesime non siano oggetto di mera ripetizione in Sede di gravame, ovvero di generica inclusione in una richiesta di integrale riforma della sentenza impugnata, successiva ad una specifica articolazione dei motivi di appello su altri punti, ma che vengano, invece, accompagnate dalla contestuale denuncia degli errori ascritti al primo giudice. (Conf 4025/84, mass n 435992).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)