Sez. 6, Sentenza n. 524 del 23/10/2025 Ud. (dep. 08/01/2026) Rv. 289192-01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE | Ordine europeo di indagine - Intercettazioni - Violazione del diritto di difesa e dell’art. 6 CEDU - Deducibilità dinanzi all’autorità dello Stato di emissione - Condizioni - Indicazione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE
In tema di ordine europeo di indagine, non può dedursi dinanzi al giudice dello Stato di emissione l'acquisizione illegittima, in quanto avvenuta in violazione del diritto di difesa e del disposto dell'art. 6 Convenzione EDU, degli esiti di intercettazioni trasmessi da un'autorità giudiziaria straniera, nel caso in cui non si provi il previo esperimento dei rimedi impugnatori previsti nello Stato di esecuzione. (Fattispecie in cui la Corte ha valutato immune da censure la decisione con la quale si erano ritenuti utilizzabili gli esiti delle intercettazioni della messaggistica scambiata attraverso la piattaforma "Sky-Ecc", trasmessi dall'Autorità francese a quella italiana mediante ordine europeo di indagine, nel rispetto del principio della proporzione, stante la gravità dei delitti di narcotraffico oggetto di indagine, la necessità delle prove richieste e la sussistenza di elementi concreti che giustificavano l'emissione dell'ordine in oggetto).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 14, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 1, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 7, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)