Sez. 6, Sentenza n. 30383 del 14/07/2025 Cc. (dep. 08/09/2025) Rv. 288650-01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE | Ordine europeo di indagine - Art. 14 Direttiva 2014/41/UE - Possibilità di adire un giudice nello Stato di esecuzione per opporsi alla trasmissione della prova - Violazione del diritto di difesa - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, alla stregua di quanto affermato dalla sentenza della Corte EDU del 24 settembre 2024 (n. 44715/20 e 47930/21, A.L.e E.J. c. Francia), non sussiste violazione del diritto fondamentale di difesa nel caso in cui persona sottoposta a misura cautelare personale in base ad elementi probatori acquisiti mediante O.I.E. - nella specie, risultati di intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa ed effettuate su piattaforma informatica criptata e su criptofonini - abbia la possibilità di accedere, nello Stato di esecuzione, ad un rimedio effettivo per opporsi alla trasmissione della prova nello Stato di emissione, con procedura del cui esito, ancorché postumo alla trasmissione della prova, questo deve necessariamente tener conto, ai sensi dell'art. 14 direttiva O.I.E. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non violato il diritto di difesa del ricorrente, pur a fronte della declaratoria di inammissibilità del ricorso da questi proposto innanzi al giudice francese, quale giudice dello Stato di esecuzione, pronunciata per carenza dei requisiti di forma e di legittimazione allo scopo previsti dall'art. 694-41 del codice di procedura penale francese).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 14, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)