Sez. 1, Sentenza n. 1154 del 11/05/1984 Cc. (dep. 07/06/1984) Rv. 164691 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - CAMERA DI CONSIGLIO - PROVVEDIMENTO - DIFFORMITÀ TRA DISPOSITIVO E MOTIVAZIONE - EFFETTI.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - CAMERA DI CONSIGLIO - PROVVEDIMENTO - DIFFORMITÀ TRA DISPOSITIVO E MOTIVAZIONE - EFFETTI.*
Ai provvedimenti emanati con il rito camerale non può essere esteso meccanicamente e senza limiti il principio, consolidato rispetto alle sentenze dibattimentali, secondo cui, nel caso di difformità tra dispositivo e motivazione, il primo prevale sulla seconda, in quanto costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, sicché le affermazioni contenute nella motivazione, se non trovano rispondenza nel dispositivo, non sono tutte, di per sè sole, suscettibili di conseguenze giuridiche.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 153
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)