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Sez. 1, Sentenza n. 1556 del 29/05/1989 Cc. (dep. 27/06/1989) Rv. 181662 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - INTERPRETAZIONE - MOTIVAZIONE - PROVVEDIMENTI DI CAMERA DI CONSIGLIO - INTEGRAZIONE TRA MOTIVAZIONE E DISPOSITIVO - LEGITTIMITÀ - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181662-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - INTERPRETAZIONE - MOTIVAZIONE - PROVVEDIMENTI DI CAMERA DI CONSIGLIO - INTEGRAZIONE TRA MOTIVAZIONE E DISPOSITIVO - LEGITTIMITÀ - SUSSISTENZA.*

Il principio secondo il quale in caso di difformità tra dispositivo e motivazione il primo prevale sulla seconda, non è applicabile ai provvedimenti emessi in camera di consiglio, poiché motivazione e dispositivo vengono contemporaneamente a conoscenza degli interessati, così che la prima può integrare e chiarire il secondo. (Conf mass n 164691; (Conf mass n 160070; (Conf mass n 170132).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 148, Cod. Proc. Pen. art. 153, Cod. Proc. Pen. art. 154

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)