Sez. U, Sentenza n. 6629 del 08/07/1998 (Rv. 517025 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE) | Cassa Ufficiali del Regio Esercito - Ente pubblico autonomo, vigilato dal Ministero della Difesa - Conseguenze - Sentenze emesse nei confronti della Cassa - Difetto di legittimazione del Ministero ad impugnarle - Avvocatura dello Stato - Difetto di legittimazione a rappresentarla in giudizio prima della legge 416 del 1996.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE)
La Cassa Ufficiali del Regio Esercito, istituita presso il Ministero della Guerra con legge 29 dicembre 1930 n. 1712, è un ente pubblico dotato di propria personalità giuridica ed autonoma gestione amministrativa, sottoposto al controllo del Ministero della Difesa, ma da esso distinto, sì che da un lato quest'ultimo è carente di legittimazione sostanziale ad impugnare le sentenze emesse nei confronti di quella; dall'altro l'Avvocatura dello Stato, prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1996 n. 416, non poteva assumerne la difesa in giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Legge 29/12/1930 num. 1712 art. 1, Legge 29/12/1930 num. 1712 art. 2, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Legge 08/08/1996 num. 416, Decreto Legge 11/06/1996 num. 313 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)