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Sez. L, Sentenza n. 2231 del 04/03/1991 (Rv. 471133 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Contratto individuale di lavoro | In genere - Contratto a tempo parziale - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Mancanza - Nullità del contratto - Limiti - Periodo di esecuzione del rapporto - Diritto del lavoratore alla retribuzione - Sussistenza-
Stato
decisa il 1991-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471133-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Contratto individuale di lavoro

La forma scritta, prevista dall'art. 5, secondo comma, del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726 (convertito, con modifiche, dalla legge 19 dicembre 1984 n. 863) per la stipulazione del contratto di lavoro a tempo parziale, costituisce un requisito stabilito ad substantiam e non già ad probationem, come risulta dall'interpretazione letterale del dato normativo, conforme peraltro alla ratio legis, consistente nell'esigenza di tutela di diritti fondamentali dei lavoratori, oltre che della posizione dei singoli contraenti, in correlazione allo obiettivo di favorire l'espansione dell'occupazione secondo le necessità contingenti e particolari dei lavoratori e delle imprese. Pertanto, poiché la mancanza della forma anzidetta determina la nullità del contratto a tempo parziale per contrarietà a norma imperativa, tale nullità non produce effetto, ai sensi dell'art. 2126, primo comma, cod. civ., per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, con il conseguente diritto del lavoratore alla retribuzione, la quale va peraltro rapportata alla attività lavorativa effettivamente svolta anziché - indipendentemente da una messa in mora del datore di lavoro ai sensi dell'art. 1206 cod. civ. - a quella prevista per il contratto a tempo pieno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)