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Sez. L, Sentenza n. 1121 del 14/02/1996 (Rv. 495828 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE | Contratto a tempo parziale - Forma scritta - Requisito ad substantiam.
Stato
decisa il 1996-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495828-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE

La forma scritta, prevista dall'art. 5, secondo comma, del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984 n. 863, per la stipulazione del contratto di lavoro a tempo parziale costituisce un requisito stabilito ad substantiam e non giĆ  ad probationem, come risulta dal dato normativo alla stregua dell'elemento letterale e del criterio di esegesi giuridica costituito dalla ratio legis.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)