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Sez. L, Sentenza n. 11905 del 03/11/1992 (Rv. 479294 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale | Condotta del datore di lavoro contrapponentesi ad un illegittimo comportamento di singoli lavoratori o del sindacato - Carattere antisindacale - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479294-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale

Non è configurabile come antisindacale, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, la condotta del datore di lavoro che si contrapponga ad un illegittimo comportamento di singoli lavoratori o del sindacato; pertanto, non può attribuirsi carattere di antisindacabilità al licenziamento di dipendenti, che abbiano partecipato ad una manifestazione sindacale, ove il recesso del datore di lavoro abbia costituito giustificata reazione causale ad uno scorretto e riprovevole comportamento dei lavoratori, comportante violazione degli obblighi legali e contrattuali.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)