Sez. L, Sentenza n. 5815 del 23/03/2004 (Rv. 571452 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Rappresentanti sindacali licenziati per avere aggredito un altro lavoratore - Comportamento antisindacale - Configurabilità - Esclusione - Esistenza di un conflitto sindacale con l'azienda all'epoca dell'aggressione - Irrilevanza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
Non è configurabile come antisindacale, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, il licenziamento di rappresentanti sindacali che si ponga come reazione causale al comportamento scorretto e riprovevole di questi ultimi, consistito nell'aggressione di un altro lavoratore, poiché tale comportamento determina la violazione degli obblighi legali e contrattuali connessi al rapporto di lavoro ed alla pacifica convivenza fra lavoratori nella vita dell'azienda; né può rilevare, a tali fini, l'esistenza di un conflitto sindacale in corso, posto che l'esercizio dell'azione sindacale soggiace comunque al limite esterno della impossibilità di tradursi in atti pregiudizievoli di fondamentali diritti del pari garantiti in modo assoluto, come quello alla vita e all'incolumità personale.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)