Sez. L, Sentenza n. 5909 del 12/06/1998 (Rv. 516446 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Nozione - Cambiamento della titolarità dell'azienda con qualunque strumento giuridico effettuato - Rilevanza - Conseguenze - Continuazione del rapporto lavorativo con lo stesso contenuto - Lavoratore non formalmente dipendente dal cedente ma da ditte appaltatrici di manodopera in contrasto con il divieto di cui alla legge n. 1369 del 1960 - Continuazione del rapporto col cessionario - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
Il trasferimento della titolarità dell'azienda, con qualunque strumento giuridico effettuato, comporta, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., ed alle condizioni ivi previste, la continuazione del rapporto lavorativo con lo stesso contenuto che aveva in precedenza, senza che possano essere negati al lavoratore diritti che, eventualmente riconosciuti per via giudiziaria in epoca successiva al trasferimento, siano in ogni caso eziologicamente ricollegabili alla posizione lavorativa assunta anteriormente al trasferimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in seguito al trasferimento della gestione di un acquedotto dal Comune ad una azienda municipalizzata, aveva riconosciuto la continuità del rapporto, e perciò la pregressa anzianità, a lavoratore che, in epoca anteriore al trasferimento, risultava dipendente non dell'ente comunale cedente, ma di ditte appaltatrici del quale l'ente si serviva in contrasto con la legge n. 1369 del 1960 in materia di intermediazione di manodopera).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)