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Sez. 2, Sentenza n. 7937 del 29/09/1994 (Rv. 487950 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO | Valutazione - Criteri.
Stato
decisa il 1994-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487950-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO

Ai fini della risoluzione del contratto, nell'ipotesi di solo ritardo nell'adempimento, l'importanza di esso, a norma dell'art. 1455 cod. civ., va stabilita, con riferimento al tempo del ritardo, non solo con riguardo alle oggettive finalità funzionali del negozio ma anche con riferimento all'interesse del creditore a ricevere la prestazione dopo un certo tempo ed al danno irreparabile o rilevante dallo stesso subito a causa del ritardo della controparte, parzialmente o totalmente inadempiente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)