Sez. 3, Sentenza n. 590 del 30/01/1982 (Rv. 418337 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ADEMPIMENTO TARDIVO - RILEVANZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ADEMPIMENTO TARDIVO - RILEVANZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Ai fini della risoluzione del contratto, nell'ipotesi di solo ritardo nell'adempimento, l'importanza di esso a norma dell'art. 1455 cod. civ., va stabilita con riferimento al tempo del ritardo, nel senso che si deve accertare se il creditore abbia interesse a riceversi la prestazione dopo un certo tempo, ovvero se egli sia danneggiato in modo irreparabile o rilevante dal ritardo della controparte, parzialmente o totalmente inadempiente. (V 2057/80, mass n 405704).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)