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Sez. 3, Sentenza n. 208 del 19/01/1973 (Rv. 362024 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - OMESSA RIMESSIONE AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362024-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - OMESSA RIMESSIONE AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - POTERI DELLA CASSAZIONE.*

Allorquando il giudice di appello non abbia disposto l'integrazione del contraddittorio in una ipotesi di litisconsorzio necessario e non abbia conseguentemente proceduto ai sensi dell'art 354 cod proc civ la Corte di Cassazione deve porre rimedio all'omissione rinviando la causa al giudice di primo grado.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)