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Sez. 2, Sentenza n. 2291 del 18/06/1976 (Rv. 381087 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - OMISSIONE IN GRADO DI APPELLO - CONSEGUENZE - NULLITA ASSOLUTA DEL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO - DECLARATORIA IN CASSAZIONE - RINVIO AD ALTRO GIUDICE DI SECONDO GRADO - ORDINE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - OBBLIGO PRIMARIO DI DETTO GIUDICE.*
Stato
decisa il 1976-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381087-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - OMISSIONE IN GRADO DI APPELLO - CONSEGUENZE - NULLITA ASSOLUTA DEL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO - DECLARATORIA IN CASSAZIONE - RINVIO AD ALTRO GIUDICE DI SECONDO GRADO - ORDINE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - OBBLIGO PRIMARIO DI DETTO GIUDICE.*

Il procedimento di appello delle cause inscindibili, e colpito da nullita assoluta - rilevabile d'ufficio anche in Sede di Cassazione - qualora sia proseguito nonostante sia rimasto inosservato l'ordine di integrazione del contraddittorio emesso dal giudice, ovvero qualora il giudice abbia omesso di disporre l'integrazione medesima nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado. In questa seconda ipotesi, nel processo per Cassazione dev'essere dichiarata la nullita della sentenza e del procedimento d'appello con rinvio ad altro giudice di secondo grado, che, prima di ogni altra cosa, provvedera ad emettere l'ordine di integrazione del contraddittorio omesso dal giudice di appello. (V 208/73, mass n 362024).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)