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Sez. 3 - , Ordinanza n. 11581 del 15/06/2020 (Rv. 658054 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE | Assicurazione per la responsabilità civile - Diritto dell'assicurato all'indennizzo assicurativo - Prescrizione breve - Decorrenza - Dalla domanda di accertamento tecnico preventivo - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658054-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE

In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il termine di prescrizione breve di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. decorre dal giorno in cui il terzo ha promosso l'azione risarcitoria nei confronti dell'assicurato e non dalla precedente domanda di accertamento tecnico preventivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)