Sez. 3 - , Ordinanza n. 25430 del 26/10/2017 (Rv. 646456 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE | Assicurazione per la responsabilità civile - Diritto dell'assicurato all'indennizzo assicurativo - Prescrizione breve - Decorrenza – Dalla richiesta risarcitoria del danneggiato - Sussistenza - Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE
In tema di assicurazione della responsabilità civile, la prescrizione breve del diritto all’indennizzo decorre dal momento in cui l’assicurato riceve la richiesta risarcitoria del danneggiato perché ca partire da tale momento il responsabile è in condizione ed è tenuto ad attivare il proprio assicuratore, atteso che il concreto accertamento della riconducibilità del sinistro nell’ambito della copertura assicurativa è preliminare soltanto alla liquidazione dello stesso, ma non incide sulla decorrenza del termine di prescrizione, senza che, peraltro, assuma rilevanza il disposto dell’art. 2935 c.c., derogato, in materia assicurativa, dall’art. 2952 c.c. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto prescritto il diritto del responsabile nei confronti dell’assicuratore assumendo quale “dies a quo” per la sua decorrenza le richieste di risarcimento formulate dagli eredi della vittima e non il momento nel quale, accertata in sede giudiziaria la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorrente tra la stessa ed il responsabile, l’evento lesivo si era tradotto in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)