Sez. 3, Sentenza n. 2082 del 27/07/1966 (Rv. 324061 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - NOZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - NOZIONE.*
Sussiste litisconsorzio necessario, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, ogniqualvolta sia dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico che esiga, per ragioni di diritto sostanziale o anche soltanto processuale, la contestualita del procedimento o della decisione nei confronti di tutte le parti interessatè onde la sentenza, resa in contraddittorio di alcune soltanto di esse, sarebbe inutiliter data. Il concetto di causa inscindibile va individuato attraverso l'obietto specifico del petitum e ricorre allorquando l'Azione tende ad operare il mutamento di uno stato giuridico comune a piu soggetti ovvero a con seguire prestazioni che, rispetto ai coobbligati, siano da considerarsi indivisibili o inscindibili. (Cfr. 2039-65 - 1267-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)