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Sez. 3, Sentenza n. 1381 del 27/02/1980 (Rv. 404915 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN MATERIA LOCATIZIA.*
Stato
decisa il 1980-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404915-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN MATERIA LOCATIZIA.*

Il litisconsorzio necessario, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, sussiste allorche venga dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico, che esiga, per ragioni di diritto sostanziale o processuale, la contestualita del procedimento e della decisione nei confronti di tutte le parti interessate, sicche la sentenza, resa in contraddittorio di alcune soltanto di esse, sarebbe inutiliter data ossia priva di qualsiasi risultato concreto. (nella specie, in cui si discuteva della cessazione della proroga legale della locazione, il carattere necessario del litisconsorzio e stato confermato in considerazione del fatto che l'immobile era stato locato congiuntamente ad una coppia di coniugi ed era destinato unitariamente a Sede della loro vita in comune). (Conf 2124/66, mass n 324138; (Conf 2082/66, mass n 324061).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)