Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 17 novembre 1965, causa 55/64
Epigrafe
Nella causa 55-64 promossa dal
SIG: JEAN LENS,
assistente principale presso il Servizio interno dell'amministrazione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,
con l'avvocato domiciliatario Fernand Probst, del Foro di Lussemburgo, 26, avenue de la Liberté,
ricorrente,
contro
LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
rappresentata dal cancelliere, prof. Albert Van Houtte, in qualità d'agente, e con domicilio eletto nei suoi uffici, 12, rue de la Côte d'Eich, Lussemburgo,
convenuta,
causa avente ad oggetto :
l'annullamento parziale e la riforma della decisione 8 ottobre 1964 con cui il Presidente della Corte ha rifiutato di modificare lo scatto accordato al ricorrente con la decisione di reinquadramento adottata nei suoi riguardi il 14 marzo 1963.
LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE
composta dai Signori :
L. Delvaux, presidente di Sezione,
A. Trabucchi e R. Lecourt (relatore), giudici,
Avvocato generale: K. Roemer,
Cancelliere: LI. J. Everseli, cancelliere aggiunto,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti
paragrafo 1
Con decisione del Presidente della Corte in data 14 marzo 1963, notificata all'interessato il 2 aprile 1963, il Lens veniva nominato assistente principale presso l'amministrazione della Corte con il grado B/1, primo scatto, e con effetto dal 1o gennaio 1962.
paragrafo 2
Tale decisione veniva adottata nell'ambito della riorganizzazione amministrativa imposta dalla transizione dal regime statutario C.E.C.A. al regime C.E.E.
paragrafo 3
Con richiesta del 29 settembre 1964, il Lens sollecitava il grado B/l, secondo scatto, con anzianità di scatto dal 1o luglio 1960, in applicazione dei principi sanciti dalla sentenza 70-63, del 7 luglio 1964, pronunciata nella causa Collotti contro Corte di Giustizia.
paragrafo 4
Il Presidente della Corte, con lettera dell 8 ottobre 1964, dichiarava di non poter accogliere la richiesta poiché gli effetti giuridici della sentenza 70-63 si limitavano al dipendente cui essa si riferisce.
paragrafo 5
Con ricorso registrato in cancelleria il 5 dicembre 1964, al numero 55-64, il Lens ha impugnato tale rifiuto.
paragrafo 6
Il 17 dicembre 1964, la Corte ha nominato agente il cancellière prof. Van Houtte, con l'incarico di rappresentarla.
paragrafo 7
Il procedimento si è svolto ritualmente.
paragrafo 8
Preso atto delle memorie con cui la convenuta ha eccepito l'irricevibilità del ricorso, il 19 luglio 1965 il ricorrente ha proposto una «domanda incidentale a norma dell'articolo 91 del regolamento di procedura».
paragrafo 9
Con tale atto il ricorrente ha inteso porre sul tappeto due questioni di carattere generale. La Corte avrebbe dovuto precisare il termine per proporre il reclamo contemplato dall'articolo 90 dello Statuto del personale, come pure gli effetti giuridici della sentenza nei confronti delle persone direttamente «toccate dall'atto annullato» che non siano parti in causa. Il ricorrente dichiarava di ritenere «preferibile che tali questioni fossero risolte prima che si iniziasse l'esame del merito» senza però formulare alcuna precisa richiesta.
paragrafo 10
La convenuta si rimetteva al prudente apprezzamento della Corte circa l'opportunità di statuire sulle «questioni» sollevate dal ricorrente mediante detta domanda.
paragrafo 11
■• La Corte ha deciso d'ufficio che la discussione orale sulla ricevibilità del ricorso avrebbe avuto luogo nell'udienza del 6 ottobre 1965.
paragrafo 12
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 21 ottobre 1965.
SENTENZA › IN FATTO › II — I Mezzi e gli argomenti delle, parti › A — Sulla ricevibilità
paragrafo 1
Il ricorrente assume che, posto che l'articolo 90 dello Statuto del personale non stabilisce alcun termine per la proposizione di domande o reclami, la reiezione di una domanda o di un reclamo va semplicemente impugnata nel termine contemplato dall'articolo 91, n. 2: il dies a quo è costituito dalla data della reiezione.
paragrafo 2
La convenuta, richiamandosi alla sentenza 3-59 dell'8 marzo 1960, ribatte che «benché l'articolo 90 non contempli espressamente un termine per la proposizione del ricorso gerarchico, in base ai principi giuridici generalmente accolti dagli Stati membri e riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte, il termine dev'essere , “ragionevole” nell'interesse del buon funzionamento dell'Istituzione e per la certezza del diritto, la quale non consente che la legittimità dei provvedimenti amministrativi venga continuamente rimessa in discussione». Un ricorso gerarchico avverso una decisione amministrativa adottata da circa un anno e mezzo sarebbe palesemente tardivo. Tale decisione, in uno spirito di sana amministrazione, dovrebbe essere considerata definitiva.
paragrafo 3
In subordine, il ricorrente assume che la sentenza 70-63 costituisce un fatto nuovo atto a rimetterlo in termini. La sentenza riguarderebbe particolarmente l'amministrazione della Corte, convenuta nella causa 70-63 nonché nella presente. La decisione impugnata quindi, a seguito di questo fatto nuovo, perderebbe il suo eventuale carattere di conferma e costituirebbe una nuova decisione.
paragrafo 4
La convenuta oppone che la recente giurisprudenza della Corte (sentenze 46-64, dell '8 luglio 1965, e 50-64, del 14 luglio 1965) dimostra che la sentenza 70-63 era applicabile unicamente al dott. Collotti e non può estendere i suoi effetti giuridici oltre il caso di specie.
SENTENZA › IN FATTO › II — I Mezzi e gli argomenti delle, parti › B — Nel merito
paragrafo 1
Il ricorrente chiede l'applicazione dei principi su cui si fonda la sentenza 70-63: il reinquadramento fondato sulla rivalutazione dell'impiego occupato implica, nel nuovo grado, l'attribuzione di uno scatto identico a quello occupato nel grado precedente.
paragrafo 2
La convenuta si richiama alla prassi comunemente seguita dalle Istituzioni ed alla giurisprudenza della Corte; la portata della sentenza 70-63 va limitata al caso Collotti.
SENTENZA › IN FATTO › III — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia :
paragrafo 2
«dichiarare il presente ricorso ricevibile ed accoglierlo;
di conseguenza, riformando la decisione negativa del Presidente della Corto dell'8 ottobre 1964:
dichiarare erroneo l'inquadramento attribuito al ricorrente il 14 marzo 1963;
statuire che il ricorrente va collocato al grado B/l, secondo scatto, con 18 mesi di anzianità di scatto ed arretrati di stipendio dal 1o gennaio 1962;
porre le spese a carico della convenuta».
paragrafo 3
La convenuta conclude che piaccia alla Corte :
paragrafo 4
«dichiarare irricevibile perché tardivo il ricorso del Sig. Jean Lens;
in subordine, respingerlo;
porre a carico del ricorrente lo spese da lui sopportate».
paragrafo 5
Entrambe le memorie «relative all'incidente sollevato dal ricorrente in base all'articolo 91 del regolamento di procedura» non contengono conclusioni formali.
SENTENZA › IN DIRITTO
paragrafo 1
Il 5 dicembre 1964, il Lens ha impugnato la decisione 8 ottobre 1964 con cui il Presidente della Corte ha respinto il suo reclamo del 29 settembre 1964 concernente l'inquadramento conferitogli con decisione 14 marzo 1963, decisione comunicatagli il 2 aprile 1963.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla ricevibilità della domanda incidentale
paragrafo 1
Nelle more del giudizio, con atto del 19 luglio 1965 che porta la qualifica di «domanda incidentale a norma dell'articolo 91 del regolamento di procedura», il Lens ha reso noto alla Corte che gli pareva «preferibile che due punti fossero risolti prima che si iniziasse l'esame del merito».
paragrafo 2
L'atto non contiene conclusioni formali, e pare esprimere un semplice desiderio. Non è quindi possibile considerarlo come una vera e propria domanda incidentale.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla ricevibilità del ricorso
paragrafo 1
A norma dell'articolo 92 del regolamento di procedura, la Corte può rilevare d'ufficio, in qualsiasi momento, l'improcedibilità per motivi di ordine pubblico.
paragrafo 2
Tale norma e applicabile al ricorso Lens.
paragrafo 3
Il 29 settembre 1964, il ricorrente ha presentato una «domanda o ricorso» gerarchico a norma dell'articolo 90 dello Statuto del personale avverso la decisione 14 marzo 1963 di cui è causa. Tale domanda o ricorso mirava a far riesaminare dall'autorità che ha il potere di nomina detta decisione e ad ottenere l'inquadramento retroattivo del ricorrente in base ai principi enunciati nella motivazione della sentenza 70-63.
paragrafo 4
A norma dell'articolo 91, n. 2, dello Statuto del personale, i ricorsi giurisdizionali vanno proposti nel termine di tre mesi dalla notifica all'interessato della decisione di cui trattasi. La domanda o ricorso gerarchico presentato oltre tale termine non ha quindi effetto interruttivo.
paragrafo 5
Nella fattispecie, la decisione era stata notificata al ricorrente il 2 aprile 1963 : la domanda o ricorso gerarchico è stato proposto il 29 settembre 1964, cioè circa 18 mesi dopo, perciò dopo la scadenza dei tre mesi contemplati dall'articolo 91, n. 2, dello Statuto.
paragrafo 6
La domanda o ricorso gerarchico non ha quindi avuto effetto interruttivo del termine.
paragrafo 7
Nella risposta data, l'8 ottobre 1964, dall'autorità che ha il potere di nomina alla domanda o ricorso gerarchico non sono rintracciabili elementi atti a rimettere in termini il ricorrente a norma dell'articolo 91, n. 2, dello Statuto. In effetti, tale risposta si limita a confermare la decisione del 14 marzo 1963 e non può quindi far nuovamente decorrere il termine per l'impugnazione in sede giurisdizionale a norma dell'articolo 91 dello Statuto.
paragrafo 8
Il ricorrente invoca il fatto nuovo che, a suo avviso, sarebbe costituito dalla sentenza 70-63, pronunciata dalla Corte il 7 luglio 1964 nella vertenza tra l'amministrazione della Corte ed uno dei suoi dipendenti, il dott. Collotti.
paragrafo 9
Tale sentenza, pronunciata in una causa in cui il ricorrente non era parte, non può far nuovamente decorrere a suo favore il termine d'impugnazione. Non ha infatti alcuna importanza il fatto che la Corte di Giustizia sia convenuta in entrambe le cause. La coincidenza di convenuti non influisce minimamente sul fatto che il ricorrente non è direttamente toccato dalla sentenza pronunciata nel caso Collotti. La sentenza 70-63 non può quindi costituire un fatto nuovo nella presente controversia.
paragrafo 10
Il ricorso e pertanto irricevibile.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sulle spese
paragrafo 1
Il ricorrente è rimasto soccombente. A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, a norma dell'articolo 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle Istituzioni restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi :
visti gli atti di procedura,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le parti nelle loro deduzioni orali,
sentite le conclusioni dell avvocato generale,
visto lo Statuto dei funzionari ed in ispecie gli articoli 90 e 91,
visto il regolamento di procedura della Corte di Giustizia ed in ispecie gli articoli 69 e 70,
LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE
respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :
1o Il ricorso 55-64 è irricevibile.
2o Ciascuna delle parti sopporta le spese da essa incontrate.
Firme
Così deciso a Lussemburgo il 17 novembre 1965.
L. Delvaux
A. Trabucchi
R. Lecourt
Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 17 novembre 1965.
Per il Cancelliere
H. J. Eversen
Il Presidente di Prima Sezione
L. Delvaux
Cancelliere aggiunto