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Sez. 2, Sentenza n. 260 del 06/02/1970 (Rv. 345109 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - PRESUPPOSTI - ACCOGLIMENTO DI DOMANDA IMPLICITA O NECESSARIAMENTE CONNESSA CON QUELLA FORMULATA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1970-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345109-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - PRESUPPOSTI - ACCOGLIMENTO DI DOMANDA IMPLICITA O NECESSARIAMENTE CONNESSA CON QUELLA FORMULATA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

La violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (extrapetizione, ultrapetizione) si verifica quando il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto od un bene maggiore di quello richiesto, e non ricorre quando il giudice accolga una domanda non espressamente formulata, ma implicitamente contenuta nella pretesa fatta valere in causa o necessariamente connessa con detta pretesa. Nella specie il giudice di merito aveva fatto esatta applicazione del principio sopra enunciato procedendo all'accertamento della servitu di aria e luce senza una formale domanda al riguardo, poiche detto accertamento costituiva pronuncia strumentale al fine di decidere sulla domanda di demolizione delle opere assunte come lesive di tale servitu). (V 2515-69, massima n 342073 1994-69, massima n 341220 e numerose altre conformi).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)