Sez. L, Sentenza n. 6982 del 20/08/1987 (Rv. 455157 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA - SCRITTURA "AD SUBSTANTIAM" - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA - SCRITTURA "AD SUBSTANTIAM" - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
L'art. 2096, primo comma, cod. civ., secondo il quale l'assunzione in prova del lavoratore "deve risultare da atto scritto", introduce un'ipotesi di Forma scritta ad substantiam, riconducibile nella previsione dell'art. 1350 n. 13 cod. civ., in relazione all'esigenza di tutelare l'interesse del lavoratore medesimo al carattere definitivo del rapporto, con la conseguenza che la Mancanza di tale Forma comporta la nullità del patto di prova (il quale deve contenere la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l'esperimento deve svolgersi) e la definitività della Costituzione del rapporto di lavoro. (Conf 1756/83, mass n 426600).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350 n. 13, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)