Sez. U, Sentenza n. 1756 del 09/03/1983 (Rv. 426600 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - NECESSITÀ - MANCANZA - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DEFINITIVITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - NECESSITÀ - MANCANZA - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DEFINITIVITÀ.*
L'art. 2096 primo comma cod. civ., secondo il quale l'assunzione in prova del lavoratore deve risultare da atto scritto, introduce un'ipotesi di Forma scritta "ad substantiam", riconducibile nella previsione dell'art. 1350 n. 13 cod. civ., in relazione alla esigenza di tutelare l'interesse del lavoratore medesimo al carattere definitivo del rapporto, con la conseguenza che la Mancanza di tale Forma comporta la nullità della clausola di prova e la definitività della Costituzione del rapporto di lavoro. (Conf 3699/82, mass n 421667; (Conf 3228/80, mass n 407021; (Conf 6313/79, mass n 403043; (contra 3192/82, mass n 421135).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)