Sez. 1, Sentenza n. 5645 del 29/10/1979 (Rv. 402242 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE - DECISIONE FONDATA SU UNA DUPLICE RATIO DECIDENDI - IMPUGNAZIONE - RIGETTO CON SENTENZA DICHIARATIVA DELLA FONDATEZZA DI UNA LINEA ARGOMENTATIVA E DELL'ASSORBIMENTO DELLE CENSURE FORMULATE CONTRO L'ALTRA - SOCCOMBENZA SU QUEST'ULTIMA - ESCLUSIONE - RIFORMA PARZIALE DELLA DECISIONE IMPUGNATA - IMPUGNAZIONE DELLE PARTI DELLA DECISIONE NON INVESTITE DALLA IMPUGNAZIONE - NECESSITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE - DECISIONE FONDATA SU UNA DUPLICE RATIO DECIDENDI - IMPUGNAZIONE - RIGETTO CON SENTENZA DICHIARATIVA DELLA FONDATEZZA DI UNA LINEA ARGOMENTATIVA E DELL'ASSORBIMENTO DELLE CENSURE FORMULATE CONTRO L'ALTRA - SOCCOMBENZA SU QUEST'ULTIMA - ESCLUSIONE - RIFORMA PARZIALE DELLA DECISIONE IMPUGNATA - IMPUGNAZIONE DELLE PARTI DELLA DECISIONE NON INVESTITE DALLA IMPUGNAZIONE - NECESSITA.*
La sentenza che rigetta l'impugnazione proposta contro una decisione fondata su una duplice ratio decidendi, verificando la fondatezza di una delle linee argomentative adottate e dichiarando assorbite le censure formulate contro l'altra, non comporta la soccombenza su tale linea argomentativa, in quanto la fondatezza della relativa pretesa non e rimasta esclusa, ma si e solo omesso di compiere la verifica della sua esattezza perche non richiesta dall'economia della decisione, potendosi provvedere in un secondo momento, ove la ratio decidendi (esclusiva) privilegiata dal giudice dell'impugnazione dovesse rivelarsi giuridicamente infondata in Sede di legittimita. Diversa e invece la situazione in caso di riforma parziale della decisione impugnata, poiche la parte che ha visto accogliere solo in parte le proprie censure e tenuta ad ulteriormente impugnare se vuole evitare la formazione del giudicato per acquiescenza sulle parti della decisione non investite dalla impugnazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)