Sez. 1, Sentenza n. 21641 del 08/11/2005 (Rv. 586237 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Questioni assorbite in primo grado da una decisione preliminare - Impugnazione della decisione preliminare - Onere dell'appellante di proporre uno specifico motivo di gravame sulle questioni assorbite - Sussistenza - Esclusione - Riproposizione delle domande ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. - Sufficienza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ
A fronte di questioni sulle quali il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato, avendole ritenute assorbite da un'altra decisione di carattere logicamente preliminare, l'appellante che questa preliminare decisione impugni non ha l'onere di proporre anche uno specifico motivo di gravame concernente le questioni assorbite. Un siffatto motivo di gravame risulterebbe in realtà privo di oggetto, proprio perché fa difetto una statuizione contro cui appuntare specifiche doglianze: sicché, in simili casi, l'appellante che intenda tener ferme anche le domande in ordine alle quali non v'è stata pronuncia non ha altro onere che quello di riproporre dette domande all'attenzione del giudice di secondo grado, nel rispetto dell'art. 346 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)