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Sez. 2, Sentenza n. 2329 del 01/03/1995 (Rv. 490807 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI DI USO COMUNE | Deliberazioni di mantenimento in esercizio del dismesso impianto centralizzato di riscaldamento limitatamente ai locali condominiali - AmmissibilitĂ .
Stato
decisa il 1995-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490807-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI DI USO COMUNE

Il condominio può deliberare, con la maggioranza qualificata di cui al primo comma dell'art.1120 cod. civ., che il dismesso impianto centralizzato di riscaldamento sia mantenuto in esercizio solo per il riscaldamento dei locali condominiali, trattandosi di una attività che, senza alternarne la consistenza e la destinazione originaria, attua il potenziamento ed il migliore godimento della cosa comune.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)