Sez. 2, Sentenza n. 5101 del 20/08/1986 (Rv. 447737 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE - NOZIONE - ATTI DI MAGGIORE E PIÙ COMODA UTILIZZAZIONE DELLA COSA COMUNE - INNOVAZIONI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - INNOVAZIONI ED ATTI DI MAGGIOR GODIMENTO DELLA COSA COMUNE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE - NOZIONE - ATTI DI MAGGIORE E PIÙ COMODA UTILIZZAZIONE DELLA COSA COMUNE - INNOVAZIONI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - INNOVAZIONI ED ATTI DI MAGGIOR GODIMENTO DELLA COSA COMUNE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
In tema di condominio negli edifici, la distinzione tra modifica ed innovazione si ricollega all'entità e qualità dell'incidenza della nuova opera sulla consistenza e sulla destinazione della cosa comune, nel senso che per innovazione in senso tecnico-giuridico deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioni che mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lasciano immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto. Lo stabilire se un'opera integri o meno gli estremi dell'innovazione prevista dall'art. 1120 cod. civ. costituisce un'indagine di fatto, insindacabile in Cassazione se sostenuta da corretta e congrua motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva escluso che dessero luogo ad innovazione i lavori di adeguamento alla normativa vigente dell'impianto termico dello edificio condominiale, consistenti, fra l'altro, nella sostituzione della caldaia e nella trasformazione a gasolio del bruciatore esistente nonché nell'interramento del serbatoio del combustibile al di fuori dell'edificio). (V 4592/78, mass n 394265).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)