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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6788 del 15/03/2017 (Rv. 643482 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Ai sensi dell’art. 140 c.p.c. – Condizioni – Temporanea irreperibilità del destinatario – Ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 – Trasferimento in luogo sconosciuto – Necessità – Previe ricerche attestate nella relata – Necessità.
Stato
decisa il 2017-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643482-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1073 num. 600 art. 60 lett. E, Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)